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Statuto Sociale

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STATUTO SOCIALE

Cablotech Industries S.p.A.

Testo vigente approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 22 giugno 2013,
in occasione della trasformazione da S.r.l. a S.p.A. e del contestuale aumento di capitale.
Sostituisce integralmente lo statuto originario del 14 marzo 2003 e le successive modifiche del 2007 e 2010.


TITOLO I — DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO

Art. 1 — Denominazione

È costituita una società per azioni denominata "CABLOTECH INDUSTRIES S.p.A."

La società può utilizzare nella propria corrispondenza e negli atti commerciali anche la forma abbreviata "CABLOTECH S.p.A." o il solo marchio "CABLOTECH".


Art. 2 — Sede sociale

La società ha sede legale nel Comune di Provaglio d'Iseo (BS), via dell'Industria n. 42.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di:

  • trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune senza necessità di modifica statutaria;
  • istituire, modificare e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza e unità locali sia in Italia che all'estero, con semplice delibera consiliare.

Art. 3 — Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga deliberata dall'Assemblea Straordinaria.


Art. 4 — Oggetto sociale

La società ha per oggetto le seguenti attività:

a) Attività principale:

  • Progettazione, produzione e commercializzazione di cavi elettrici, elettronici e in fibra ottica per applicazioni industriali, marine, offshore, automotive e di processo;
  • Produzione di cavi speciali per robotica, automazione industriale, oil & gas, sommergibili e settori affini;
  • Ricerca e sviluppo applicata nel campo dei materiali isolanti, dei conduttori in rame, alluminio e leghe speciali, e delle tecnologie di produzione dei cavi;
  • Acquisto, trasformazione e rivendita di materie prime, semilavorati e componenti nel settore dei cavi elettrici.

b) Attività complementari e strumentali:

  • Importazione ed esportazione di prodotti rientranti nell'oggetto sociale;
  • Prestazione di servizi tecnici, di consulenza, di progettazione e di certificazione in materia elettrica e di cablaggio;
  • Attività di magazzinaggio, logistica e distribuzione dei propri prodotti e di prodotti di terzi complementari;
  • Acquisizione, gestione e sfruttamento di brevetti, licenze, marchi e know-how attinenti all'oggetto sociale.

c) Attività finanziarie accessorie:

  • Assunzione di partecipazioni in altre società o enti aventi oggetto analogo, complementare o strumentale al proprio, nei limiti consentiti dalla legge;
  • Prestazione di garanzie reali e personali anche nell'interesse di terzi, nei limiti di legge.

La società non esercita attività nei confronti del pubblico ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993.


TITOLO II — CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Art. 5 — Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), diviso in 500.000 (cinquecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, tutte appartenenti alla medesima categoria e aventi i medesimi diritti.


Art. 6 — Azioni

Le azioni sono nominative e indivisibili. Ogni azione attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.

Le azioni sono emesse in forma dematerializzata ai sensi della normativa vigente. La società non è quotata in mercati regolamentati.

In caso di comproprietà di azioni, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un unico rappresentante.


Art. 7 — Aumento di capitale

L'Assemblea Straordinaria può deliberare aumenti di capitale anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione, nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione è delegato, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare il capitale sociale in una o più volte, entro cinque anni dalla data di iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese, fino a un importo massimo di Euro 250.000,00, con o senza esclusione del diritto di opzione.


Art. 8 — Trasferimento delle azioni — Diritto di prelazione

8.1. Le azioni sono liberamente trasferibili tra i soci.

8.2. Il trasferimento a terzi non soci è soggetto al diritto di prelazione a favore degli altri soci, da esercitarsi con le seguenti modalità:

  • Il socio che intende cedere le proprie azioni (il "Cedente") deve comunicare per iscritto al Consiglio di Amministrazione e a tutti gli altri soci il proprio intento, indicando: il numero di azioni da cedere, il prezzo e le condizioni dell'offerta ricevuta da terzi, le generalità del potenziale acquirente (il "Terzo").

  • Entro trenta (30) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, ciascun socio può esercitare il diritto di prelazione acquistando le azioni offerte in proporzione alla propria quota di partecipazione, al medesimo prezzo e alle medesime condizioni indicate nella comunicazione.

  • In caso di mancato esercizio da parte di uno o più soci, la quota non acquistata potrà essere assorbita dagli altri soci che abbiano esercitato la prelazione, in proporzione alle rispettive partecipazioni.

  • Decorso infruttuosamente il termine di trenta giorni, il Cedente è libero di cedere le azioni al Terzo alle condizioni originariamente comunicate, entro i successivi sessanta (60) giorni.

8.3. Il trasferimento a causa di morte delle azioni è soggetto al medesimo diritto di prelazione a favore dei soci superstiti, da esercitarsi entro novanta (90) giorni dalla comunicazione agli eredi.

8.4. Sono esenti dalle disposizioni del presente articolo i trasferimenti a favore di coniuge, discendenti e ascendenti in linea retta del cedente, nonché a favore di società interamente controllate dal cedente.


Art. 9 — Recesso

Il socio ha diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e, inoltre, nelle seguenti ipotesi:

  • modifica dell'oggetto sociale che implichi il cambiamento rilevante dell'attività effettivamente esercitata;
  • trasformazione della società in un tipo non azionario;
  • trasferimento della sede all'estero.

Il valore di liquidazione delle azioni spettanti al socio recedente è determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, tenendo conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali.


TITOLO III — ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10 — Assemblea

L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze.


Art. 11 — Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso pubblicato sul sito internet della società e inviato per raccomandata A/R o PEC a ciascun socio avente diritto di voto, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione indica: luogo, data e ora dell'adunanza; elenco delle materie da trattare; eventuale data della seconda convocazione.

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.


Art. 12 — Quorum costitutivi e deliberativi

Assemblea Ordinaria:

  • In prima convocazione: è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più del 50% del capitale sociale; delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato.
  • In seconda convocazione: è valida qualunque sia la parte di capitale rappresentata; delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato.

Assemblea Straordinaria:

  • In prima convocazione: è regolarmente costituita con la presenza di soci che rappresentino almeno il 50% del capitale sociale; delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più dei due terzi del capitale rappresentato.
  • In seconda convocazione: è regolarmente costituita con la presenza di soci che rappresentino almeno il 33% del capitale sociale; delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale rappresentato.

Le modifiche allo statuto relative a: trasferimento della sede all'estero, cambiamento dell'oggetto sociale, scioglimento anticipato della società richiedono il voto favorevole di soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale in qualsiasi convocazione.


Art. 13 — Presidenza e verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dall'amministratore più anziano di carica.

Le deliberazioni assembleari sono constate da verbale redatto dal segretario designato dal Presidente, o da Notaio nei casi previsti dalla legge. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.


TITOLO IV — CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 14 — Composizione e nomina

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, nominati dall'Assemblea.

I consiglieri durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. La loro remunerazione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina.


Art. 15 — Presidente e Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente. Il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., a un Comitato Esecutivo o a uno o più consiglieri, determinandone i poteri.

L'Amministratore Delegato ha la rappresentanza legale della società di fronte a terzi e in giudizio, con la facoltà di agire e resistere avanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa in qualsiasi grado e giurisdizione, con potere di nominare avvocati e procuratori.


Art. 16 — Riunioni del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, presso la sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri.

Le riunioni si tengono mediante presenza fisica o, ove consentito, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando sia presente la maggioranza dei consiglieri in carica e sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.


Art. 17 — Operazioni con parti correlate e conflitto di interessi

L'amministratore che, in una determinata operazione, abbia un interesse per conto proprio o di terzi deve darne notizia agli altri consiglieri e al Collegio Sindacale, e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti tale operazione.


Art. 18 — Compenso degli amministratori

Agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni, il compenso determinato dall'Assemblea all'atto della nomina. Il Consiglio può attribuire ai consiglieri investiti di particolari cariche una remunerazione aggiuntiva.


TITOLO V — COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE

Art. 19 — Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, nominati dall'Assemblea. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.


Art. 20 — Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale, cui è attribuita anche la funzione di revisione legale, ovvero, qualora l'Assemblea lo deliberi, da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell'apposito Registro.


TITOLO VI — BILANCIO E UTILI

Art. 21 — Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio ai sensi di legge, da presentarsi all'Assemblea entro i termini di legge.


Art. 22 — Distribuzione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti tra i soci in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

L'Assemblea può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nei limiti previsti dalla legge.


TITOLO VII — SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 23 — Scioglimento

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.


Art. 24 — Liquidazione

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e il compenso. I liquidatori procedono alla liquidazione della società ai sensi di legge. Dopo il pagamento di tutti i debiti sociali, l'attivo residuo è distribuito tra i soci in proporzione alle azioni possedute.


TITOLO VIII — CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 25 — Arbitrato

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, in relazione al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali, sarà devoluta alla cognizione di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri nominati secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, con sede in Milano, che giudicherà in via rituale e secondo diritto.


TITOLO IX — DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 — Legge applicabile

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e della legislazione speciale vigente in materia di società per azioni.


Testo approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 22 giugno 2013.
Notaio rogante: Dott.ssa Alessandra Fontana — Notaio in Brescia, Repertorio n. 28.441.
Iscritto nel Registro delle Imprese di Brescia in data 5 luglio 2013.